La conferenza di servizi tenutasi ieri presso la sede della Regione Campania finalizzata ad autorizzare l’insediamento della COMECO, partecipata MGM, si è conclusa a favore del Comune di Cicerale.
“Sono molto soddisfatto della decisione di archiviare la pratica, portata in conferenza di servizi, che consente al mio comune di continuare la propria programmazione di sviluppo nel settore dell’agroalimentare e del turismo già sancita con il preliminare del nuovo PUC e confermata dall’adozione del nuovo PIP e dall’approvazione del REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIA e che confermeremo in tempi brevissimi con l’adozione del PUC definitivo per il quale mancano soltanto pochi dettagli”. Lo ha dichiarato, Gerardo Antelmo, sindaco di Cicerale.
“Avevamo annunciato la ferma opposizione a un progetto che a nostro avviso non era compatibile né con lo sviluppo dell’area contigua del PIP che pensiamo sia fortemente vocata alle aziende dell’agroalimentare e al settore agrituristico e non era compatibile con molte altre aziende già operanti nell’area industriale. Si immagini che di fronte al capannone della COMECO, azienda per la quale – sia chiaro – ho rispetto, opera da anni un’azienda che sta realizzando il CYGNUS, la navicella spaziale che sarà messa in orbita il prossimo 9 febbraio. Non è interesse del Comune frenare lo sviluppo dell’agroindustria e non credo possa essere interesse dalle stesse imprese nel settore dei rifiuti insediarsi in un’area a dubbia vocazione. Si Immagini soltanto il danno sul marketing dei TEMPLI DI PAESTUM, a 2 km dall’area individuata per l’insediamento”, continua il sindaco.
“Il comune ha prodotto una memoria contenuta nella delibera del consiglio comunale. Una memoria puntuale che ha dimostrato la motivata contrarietà come del resto previsto dalla Legge Regionale nelle aree ad alta vocazione naturalistica. Senza la concertazione con il COMUNE è difficile a legislazione vigente potersi insediare. Sono molti i punti contenuti nella delibera che verisimilmente hanno determinato l’archiviazione”, aggiunge il sindaco.
I CONTENUTI rilevanti della delibera del Consiglio Comunale del 15 gennaio 2020.
1. Nell’ambito del procedimento di approvazione del Preliminare del PUC, l’amministrazione comunale di Cicerale sancì la volontà programmatoria, espressa con la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 19.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, di vocare un’ampia area contigua all’esistente zona PIP, all’insediamento di impianti di
trasformazione dei prodotti agroalimentari, soprattutto per esaltare le produzioni autoctone (Cicerale è infatti nota per la produzione di Ceci di Cicerale, fichi DOP Cilento e olio extravergine di Oliva CILENTO DOP) e puntare per tutto il territorio comunale ad uno sviluppo ecocompatibile in linea con il suo inserimento all’interno del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.
2. Il RUEC (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale), adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 23.10.2019, ha previsto – per la diversa utilizzazione delle strutture già esistenti in zona PIP nonché per l’insediamento nei lotti residui – l’acquisizione del giudizio di compatibilità con la vocazione agricola e di accoglienza turistica, da rendersi da parte del Consiglio Comunale.
3. Analoga volontà programmatoria è stata sancita con la nuova adozione del P.I.P. (intervenuta a seguito della delibera di G.M. n. 107 del 19.11.2019 e n.114 del 27/12/2019 e avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 13 gennaio 2020) – al cui interno è ubicato il lotto n. 11 sul quale la società intenderebbe realizzare l’intervento – nel quale è prevista all’art.23 comma 2 – l’esclusione delle attività produttive sul territorio comunale di seguito elencate:
a) Produzioni che utilizzano materiali nucleari;
b) Produzioni di materiale bellico;
c) Produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;
d) Deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio rifiuti;
e) Progetti di opere di rilevante impatto ambientale da sottoporre a V.I.A.;
f) Impianti da sottoporre al controllo sui pericoli rilevanti;
g) Impianti da sottoporre alla futura disciplina della prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento;
4. Non possono, altresì, essere svolte le attività industriali insalubri, di cui al D.M. 05.09.1994 in ultimo
vigente, emanato dal Ministero della Sanità, fatti salvi i punti di seguito elencati:
a) Parte I) Lett. B – Punti 17 – 18 – 22 – 23 – 33 -34 – 39 – 52 – 53 – 61 – 75;
b) Parte I) Lett. C – Punti 6 – 25;
c) Parte II) Lett. B – Punti 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 36 – 47 – 53;
d) Parte II) Lett. C – Punti 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 11 – 12 – 16 – 17;
5. Nell’area si riscontra la presenza di una falda acquifera superficiale come evidenziato dalla “verifica di fattibilità procedimentale e ambientale” redatta da professionista
competente incaricato dall’Ufficio Tecnico ad esprimere il parere di competenza.
6. Il comune dispone di un Regolamento Contrasto all’Evasione dei Tributi Locali che prevede all’art. 3 che non può ottenere nell’ambito comunale alcuna autorizzazione il soggetto che sia inadempiente con il pagamento delle tasse e tributi locali. L’impresa richiedente risulta debitrice di € 54.300,00€ per imposte IMU, TARI e TASI; a tal proposito la ditta debitrice ha ricevuto avviso di accertamento imposte in data 23 ottobre 2019, diventato esecutivo. La ditta ha altresì ricevuto ingiunzione di pagamento relativa al predetto accertamento. Tale ingiunzione è stata notificata in data 14 gennaio 2020.
7. Ai sensi dell’ART. 12 della Legge Regionale 14/2016 non è consentita la realizzazione di
nuovi impianti che prevedano il trattamento di rifiuti come quello chiesto in autorizzazione, ove il Comune interessato, il cui territorio rientra nella STS A3: Alento Monte Stella, previa delibera del Consiglio Comunale, comunichi la propria motivata contrarietà durante le procedure autorizzative o di approvazione dei progetti. Il parere contrario del Comune è, dunque, considerato dalla stessa Legge Regionale quale semplice e necessario presupposto perché venga negata la realizzazione di nuovi impianti, con l’unico limite – peraltro coerente con generalissimi principi
dell’ordinamento – che sia motivato.
8. La normativa vigente indica che i criteri di localizzazione degli impianti per il trattamento dei rifiuti speciali, come nel caso di specie, prevedono che queste tipologie di impianto devono essere realizzate nelle aree ASI (Aree di Sviluppo Industriale), mentre il Comune di Cicerale non è dotato di aree ASI, ma di
semplice area PIP, legato alle tradizionali attività produttive storiche e locali.
