
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2020
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare l’articolo 7, comma 1, lettera c) , e l’articolo 24,
comma 1;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento
delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio
dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui
all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell’articolo 15,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, resta in
vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;
Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di
salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;
Viste le raccomandazioni alla comunità internazionale
della Organizzazione mondiale della sanità circa la necessità di applicare misure adeguate;
Considerata l’attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la
pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali
trasmissibili, che stanno interessando anche l’Italia;
Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione
di previsione e prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale;
Considerata la necessità di supportare l’attività in corso
da parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario
nazionale, anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie e di controllo alle frontiere aeree e terrestri;
Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro
della salute ha rappresentato la necessità di procedere alla
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui
all’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di
cui alle lettere a) e b) dell’articolo 25, comma 2, del decreto
legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all’esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della
protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con il Ministero della salute;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente
a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia
sul territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per
intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e
poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c) , e
dall’articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
1) In considerazione di quanto esposto in premessa,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c) , e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data
del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
2) Per l’attuazione degli interventi di cui dell’articolo 25,
comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3) Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della
valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna,
si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44,
comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2020
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
CONTE
20A0073
Redazione
